Art. l.
(Finalità).

      1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso l'eliminazione di barriere create dalle differenze di standard.
      2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del software libero, tenuto conto delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantisce e incentiva l'uso del software libero.
      3. Alla cessione gratuita del software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.